Abbiamo ancora dinanzi a noi ostacoli e resistenze notevoli e non ce ne nascondiamo il peso; primo fra tutti la recrudescenza del fenomeno della mafia che, seppure con caratteristiche diverse dal passato e oggi assai simili a quelle comuni ai fenomeni di delinquenza presenti nel- le società sviluppate, si ripresenta con tracotanza in questi mesi a turbare lo scorrere ordinato della nostra vita civile. (Piersanti Mattarella nel suo indirizzo di Saluto al Pres. Sandro Pertini nella Seduta Straordinaria dell’ARS del 09/09/1979)

PREMESSA: Con la sottoscrizione del presente Codice Etico gli iscritti e i candidati del Gruppo Civico PARTECIPAZIONE POLITICA si impegnano a rispettarne i contenuti e ad indirizzare la propria azione all’interno dell’Associazione verso il perseguimento del bene comune. Nell’esercizio delle proprie funzioni, gli iscritti dell’Associazione e in particolare gli iscritti che ricoprono cariche nel coordinamento e i nominati o eletti ad incarichi pubblici rispettano le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico e si impegnano ad opporsi alla violazione dei principi enumerati nel presente documento da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni. 

ART.1

Impegni di tutti gli iscritti: 

• Nel corso di riunioni politiche, manifestazioni pubbliche o nelle varie forme di comunicazione gli iscritti si astengono dall’assumere comportamenti incivili e comunque irrispettosi della dignità della persona e delle Istituzioni. 

• Si astengono da forme di propaganda invasiva, nel rispetto dell’ambiente e del decoro urbano e della riservatezza delle persone. 

• Garantiscono ad ogni livello una gestione trasparente dei finanziamenti raccolti. L’entità delle risorse raccolte e il relativo utilizzo sono resi pubblici e accessibili a chiunque.

 • Evitano l’uso strettamente personale, l’impiego ingiustificato di risorse o lo spreco dei beni messi a disposizione in ragione dell’incarico svolto 

  • Utilizzano i mezzi di comunicazione per favorire un’informazione corretta sulle questioni politiche istituzionali e rendicontano periodicamente, attraverso strumenti informativi o iniziative pubbliche, l’attività politica e istituzionale svolta.
  • Perseguono un costante aggiornamento professionale, partecipando attivamente ad eventuali percorsi di formazione organizzati dalla Lista Civica  e utilizzando appieno i mezzi, anche informatici, messi a disposizione. 

• Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative o extra istituzionali con pubblici ufficiali, non sfruttano né menzionano la posizione che ricoprono nella Lista Civica  per ottenere utilità o qualunque vantaggio personale. Essi non pongono altresì in essere comportamenti che possano nuocere all’immagine della Lista Civica  o dei suoi iscritti e non ne utilizzano impropriamente il logo. 

•Non possono appartenere ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza o comunque a carattere riservato, che prevedano forme di mutuo sostegno tali da porre in pericolo il rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità delle pubbliche istituzioni. 

  • Incoraggiano la diffusione del presente codice promuovendone la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti. 

ART. 2

Condizioni necessarie per la candidabilità

Non sono candidabili nella lista promossa o appoggiata dall’Associazione, o nelle liste ad essa collegata, i cittadini nei confronti dei quali, alla data di convocazione dei comizi elettorali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell’esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative ad uno dei seguenti reati:

a) delitti consumati o tentati di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) delitti consumati o tentati, così specificati: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); delitti di cui all’art. 322-bis c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi

richiamate;

c) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 391-bis c.p.);

d) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

e) estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.);

f) riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- ter c.p.);

g) fraudolento trasferimento di valori (art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356);

h) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere);

i) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni);

j) nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, di cui all’art. 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.

ART. 3

Comportamento dei membri del Coordinamento e degli eletti 

I membri del coordinamento, i nominati ad incarichi pubblici e gli eletti della lista promossa o appoggiata dall’Associazione si impegnano a servire la Comunità con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione e dei principi di disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dall’art. 54 della Costituzione.

 Il Coordinatore, il Vice-Coordinatore, i membri del Coordinamento dell’Associazione e gli eletti nella lista promossa o appoggiata dall’Associazione si impegnano: 

• ad astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni nell’interesse particolare di se stesso, di altri individui o di gruppi di individui, a detrimento dell’interesse generale 

• a non accettare per sé, congiunti, familiari o affini regali o utilità, che non siano d’uso o di cortesia, da parte di persone o soggetti con cui si sia in relazione a causa della funzione svolta

  • a rendere pubbliche con cadenza almeno annuale tutte le fonti di finanziamento politico
  • ad usare e custodire le risorse e i beni assegnati dall’Associazione con oculatezza e parsimonia, a contrastare gli sprechi e divulgare le buone pratiche in tutti gli aspetti dell’attività dell’Associazione Comportamento degli eletti.

Gli eletti nella lista promossa o appoggiata dall’Associazione si impegnano, inoltre: 

• ad utilizzare il diritto di accesso agli atti e alle informazioni conosciute per ragioni d’ufficio con le cautele necessarie ad evitare che sia arrecato indebitamente un vantaggio personale o arrecato un danno a terzi 

• a fornire, tramite la pubblicazione su internet nel sito dell’amministrazione e/o della propria lista e nel rispetto della vigente normativa, i dati relativi: o al patrimonio immobiliare posseduto, direttamente o per il tramite di una società controllata, all’interno dei confini del Comune di Mazara del Vallo o alle partecipazioni rilevanti in società a dichiarare, nel rispetto dei vincoli di riservatezza professionale e prima della deliberazione o della votazione, le situazioni in cui le attività professionali svolte e gli incarichi ricevuti, per la materia dell’incarico o il ruolo del committente, si configurino come potenziali fonti di conflitto di interesse nei confronti di specifiche pratiche oggetto di esame da parte del Consiglio Comunale o di un organo esecutivo, e in questi casi ad astenersi dalla relativa votazione. 

• a non cumulare incarichi che interferiscano indebitamente con l’esercizio del proprio mandato e precludano di assolvere compiutamente, con competenza e dedizione, le responsabilità assunte 

• ad usare e custodire le risorse e i beni assegnati dall’Amministrazione con oculatezza e parsimonia, a contrastare gli sprechi e divulgare le buone pratiche in tutti i settori della Pubblica Amministrazione Nell’esercizio delle proprie funzioni, gli eletti si astengono

 • dal prendere provvedimenti che assicurino loro un vantaggio personale professionale futuro, dopo la cessazione delle proprie funzioni, in seno a entità pubbliche o private o che si trovavano sotto il proprio controllo durante l’esercizio delle proprie funzioni o con le quali hanno allacciato rapporti contrattuali durante l’esercizio delle proprie funzioni o che sono state create durante l’esercizio delle proprie funzioni ed in virtù di esse 

  • dall’ostacolare l’esercizio di un controllo motivato e trasparente dell’esercizio delle proprie funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti Gli eletti integrano le proprie decisioni discrezionali con una motivazione pubblica circostanziata che riprenda l’insieme degli elementi su cui tali decisioni sono fondate e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità a questa regolamentazione delle decisioni prese. In caso di confidenzialità, questa dev’essere motivata sviluppando gli elementi che la impongono. 

Gli eletti si impegnano ad assumere, in caso di reclutamento o di promozione del personale, una decisione obiettiva e diligente, giustificata con motivazioni pubbliche. 

Gli eletti rispondono diligentemente alle richieste procedenti dai cittadini relative allo svolgimento delle proprie mansioni, incoraggiano e sviluppano ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle proprie competenze e del loro esercizio.

ART. 4

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti scelti tra i soci che non ricoprono cariche istituzionali e ha durata triennale. I componenti il Collegio dei Probiviri nominano tra loro un Presidente. Il Collegio dei Probiviri è un Organismo di Vigilanza e garantisce il rispetto del presente Codice Etico: è deputato alla consultazione, all’interpretazione e alla decisione su eventuali controversie che dovessero insorgere circa la corretta applicazione dei principi e dei doveri in esso contenuti. Le decisioni devono essere tempestive (20 giorni dalla presentazione dell’istanza), fatto salvo casi eccezionali, motivati per iscritto ai soci, dettati dalla complessità della questione sottoposta all’esame.

ART. 5

Violazioni del Codice Etico

La violazione delle disposizioni del Codice Etico rappresenta comportamento censurabile sotto il profilo disciplinare, anche personale, e comporta la diretta espulsione dal Gruppo Civico PARTECIPAZIONE POLITICA.